Lo statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E’ costituita l’Associazione “Bogomips Linux User Group” (d’ora in poi semplicemente Associazione);
  2. E’ altresì valido, per indicare la suddetta denominazione sociale, l’acronimo “BLUG”;
  3. La sede é sita a Bisignano (CS) in via del Salvatore n. 9D;
  4. L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera unanime del Consiglio Direttivo e non richiederà alcuna variazione del presente statuto. Altresì i membri del Consiglio Direttivo si faranno carico di informare i soci dell’eventuale variazione.

Art. 2 – OGGETTO

  1. L’Associazione si propone, vista l’enorme importanza assunta nella società odierna dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche, di promuovere e diffondere l’esercizio cosciente della libertà individuale nonché il libero scambio della conoscenza e del sapere informatico (attraverso ogni mezzo di comunicazione anche di massa) secondo il modello espresso dalla Free Software Foundation nella licenza GPL (GNU Public License), le sue derivate ed altre licenze libere;
  2. E’ convinzione comune e morale tra tutti i soci fondatori che la condizione necessaria affinché qualunque forma di conoscenza umana costituisca la base per la propria crescita e lo strumento per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti é che non venga recintata in un ambito ristretto, ma sia lasciata libera di diventare patrimonio comune.
  3. Presa coscienza che il software, con tutte le sue procedure connesse (dirette e indirette), costituisce oggi un’infrastruttura di notevole importanza nella società, non deve essere ad appannaggio esclusivo di alcuno.

Art. 3 – NATURA

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali o reinvestiti nell’Associazione stessa;
  2. L’Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale; altresì non è posta nessuna restrizione di razza, colore, sesso e ceto sociale a chi abbia intenzione di farne parte;

Art. 4 – DURATA

  1. L’Associazione ha durata illimitata;
  2. L’Associazione può essere sciolta solo in caso di decisione unanime da parte del Consiglio dei Soci Fondatori;

Art. 5 – ATTIVITÀ

Per realizzare gli scopi sopra enunciati, l’Associazione potrà:

  • Promuovere, divulgare e migliorare il sistema operativo GNU/Linux ed il software libero;
  • Realizzare corsi di formazione professionale con eventuale istituzione di scuole atte allo scopo;
  • Contribuire a favorire la diffusione del software libero tramite attività di consulenza nei confronti degli associati, dei singoli cittadini, altre associazioni, scuole, Università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in genere nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
  • Organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni, come occasioni per promuovere le potenzialità dei principi su cui l’associazione si fonda e come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
  • Istituire una biblioteca cartacea e/o elettronica che raccolga tutta la documentazione sul software libero da mettere a disposizione della Comunità;
  • Favorire e promuovere l’utilizzo del personal computer e delle reti telematiche di qualsiasi natura;
  • Recupero e ripristino di hardware dismesso da enti pubblici e privati e riqualificazione dello stesso con software libero e relativa documentazione al fine di utilizzarlo all’interno dell’Associazione stessa, se necessario, oppure di donarlo a titolo gratuito ad enti o altre Associazioni ed a privati sotto forma di noleggio allo scopo di finanziare gli obbiettivi dell’Associazione;
  • Pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;
  • Contribuire a migliorare il software libero, sostenerne la progettazione e realizzarne di nuovo;
  • Supporto e consulenza per tutti gli sviluppatori che hanno intenzione di sviluppare o migrare il loro software sotto piattaforma GNU/Linux;
  • Stipulare con attività commerciali, imprese ed enti, convenzioni tendenti ad agevolare i soci dell’Associazione;
  • Ottenere e fornire sponsorizzazioni;
  • Istituire borse di studio ed organizzare concorsi;
  • Accedere, ove lo si ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di perseguire gli scopi dell’associazione;
  • Certificazione di compatibilità di componenti hardware su piattaforma GNU/Linux;

Art. 6 – Organizzazione

  1. Gli organi dell’associazione sono :
    • L’Assemblea;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Consiglio dei Soci Fondatori;
  2. I Soci potranno organizzarsi in gruppi di lavoro, per rendere più efficaci le attività dell’Associazione nelle specifiche aree di interesse; le modalità di creazione e funzionamento e le competenze diei gruppi di lavoro saranno definite in un apposito regolamento che dovra essere approvato a maggioranza semplice dall’assemblea dell’Associazione;

Art. 7 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci, con l’adesione all’Associazione accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 8 – COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell’Associazione le persone giuridiche, enti, associazioni e persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all’attività dell’Associazione medesima. Per Ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello statuto.

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Sostenitori
  • Soci semplici
  • Soci Onorari
  • Soci Sospesi

L’Associazione è quindi composta da:

Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell’Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che fanno parte dell’associazione e hanno sottoscritto ò’Atto costitutivo dell’Associazione stessa. I Soci Fondatori si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Semplici tutti coloro che interessandosi ai fini dell’Associazione ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengano accettati da parte degli Organi Sociali preposti.I Soci Semplici si obbligano al pagamento della apposita quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso en quella sede, ma non hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e/o rendono servizi all’Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dal Consiglio dei Soci Fondatori, possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.

I Soci Sospesi sono quei soci che, pur provenendo da una qualifica di Socio dei tipi precedenti, si sono visti sospendere la qualifica e i diritti (e quindi ogni carica sociale) dal Consiglio dei Soci Fondatori a causa di ragionevoli e documentati dubbi sulla correttezza e coerenza con lo Statuto del loro comportamento cosi come espresso dal successivo Art. 10. E’ ammessa pure l’auto-sospensione con comunicazione scritta al Consiglio dei Soci Fondatori. Hanno diritto di chiarire quanto prima il loro comportamento al fine di evitare che si passi al procedimento di esclusione, di cui al successivo Art. 12, nei loro confronti e venga invece annullato ( dal Consiglio dei soci Fondatori o dal Consiglio Direttivo o da una Assemblea) il provvedimento di sospensione.

Art. 9 – DIRITTI DEL SOCIO

Tutti i Soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare allagestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari mnorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questo sia asua volta Socio Fondatore o Ordinario.

I Soci Fondatori e Ordinari hanno altresì diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione e, in generale, a tutte leiniziative di cuil’Associazione si fa promotrice, fatta salva l’eventuale quota di fequenza o di partecipazione loro spettante, decisa dall’organo Sociale competente.

I Soci Semplici ed Onorari hanno il diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione e, in generale, a tutte leiniziative di cuil’Associazione si fa promotrice, fatta salva l’eventuale quota di fequenza o di partecipazione loro spettante, decisa dall’organo Sociale competente.

Art. 10 -DOVERI DEL SOCIO

Ciascun Socio deve:

  • rispettare le norme contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea e degli Organi Sociali;
  • comportarsi in modo da non gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentatnti;
  • pagare (con esclusione dei Soci Onorari)  la quota sociale stabilita annualmente;
  • cooperare (con esclusione dei Soci Onorari e Semplici) al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – RECESSO DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta all’Organo Sociale competente entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota sociale. In tal caso perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

In caso di ritardo nel pagamento di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun provvedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo di più di trenta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità cosi come all’Art. 12 del presente statuto.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall’Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati

Art. 12 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

  1. morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: dopo trenta giorni dal termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi provvede con raccomandata A/R (e, se possibile, con comunicazione tramite e-mail) al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso.
  2. radiazione deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure di avere tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti.
  3. recesso del socio richiesto dal medesimo secondo l’art. 11, decesso o qualsiasi forma di inabilità permanente ad adempiere ai doveri di Socio.

Art. 13 – COMPOSIZIONE

L’Assemblea, Ordinario e Straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto Soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni. Il diritto di voto dei Soci Fondatori e Ordinari mnorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questo sia asua volta Socio Fondatore o Ordinario. Sono ammesse deleghe di voto a Soci che non siano consiglieri o ricropano cariche. Le deleghe, conferite per iscritto tramite apposito modulo approntato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, non possono in ogni caso eccedere il numero di una per ogni socio.

Sono ammessi a presenziare alle Assemblee i Soci Onorari e Semplici, i quali possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso in questa sede, ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L’Assemblea Ordinaria delibera:

  • sull’approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
  • sull’elezione del Consiglio Direttivo;
  • su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall’Assemblea Straordinaria, non possa venire deciso tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti dalla Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi sociali preposti;
  • sulla esclusione per radiazione di un socio, su proposta del Consiglio dei Soci Fondatori.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno (in tal caso l’assemblea deve essere Programmatica e Consuntiva), su convocazione di un terzo più uno dei membri del Consiglio Direttivo, di un terzo più uno dei Soci Fondatori o infine di un terzo più uno dell’insieme dei Soci Fondatori più Soci Ordinari. A meno che non ci siano gravi motivi per rifiutare è buona norma che il Consiglio direttivo indichi una Assemblea Ordinaria su consiglio di un terzo più uno dei soci Onorari.

Art. 15 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria delibera:

  • su eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione);
  • sula scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;

L’Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, della metà più uno dei Soci Fondatori o infine della metà più uno dell’insieme dei Soci Fondatori più Soci Ordinari. A meno che non ci siano gravi motivi per rifiutare è buona norma che il Consiglio direttivo indichi una Assemblea Ordinaria su consiglio di un terzo più uno dei soci Onorari.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata anche senza delibera del Consiglio Direttivo, purchè coloro che convocano l’Assemblea oltre ad averne il diritto (secondo l’Art. 14) adempiano le formalità che seguono. Negli altri casi sarà il Consiglio Direttivo ad espletare tali formalità.

La convocazione avviene tramite avviso affisso presso la sede sociale, se possibile mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e se possibile mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari.In caso l’avviso mediante email non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata ai singoli Soci Fondatori ed Ordinari (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno). E’ comunque buona norma avvisare, mediante email,anche i Soci semplici ed Onorari.

L’avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, e indica il luogo, la data, l’ora in cui si terrà l’Assemblea stessa, con relativo ordine del giorno. Nel corso dell’Assemblea saranno discussi solamente i temi previsti nell’ordine del giorno.

Art. 17 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.

In Sessione Ordinaria, l’Assemblea si considera costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno un terzo più uno dell’insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari.Trascorsi trenta minuti dalla prima convocazione, l’Assemblea è costituita e può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell’insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari.Trascorsi trenta minuti dalla prima convocazione, l’Assemblea è costituita e può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 18 – VERBALIZZAZIONE

Per ogni Assemblea il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo redigeranno apposito verbale controfirmato da entrambi e disponibile per visione ai Soci dal giorno successivo all’Assemblea fino ad un massimo di sessanta giorni. Successivamente la visione dei verbali deve essere richiesta con domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – DELIBERE ASSEMBLEARI

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